Assunzioni sì, assunzioni no

L’annuncio è stato perentorio e reboante: 60.000 immissioni in ruolo in tre anni. Mica male, mi sono detto, il governo Prodi ne aveva promesse 150.000 ma è pur sempre un inizio.

Oggi però scopro leggendo Il Fatto Quotidiano che queste immissioni sono subordinate alle esigenze di bilancio, e che quindi decide Tremonti e non la Gelmini. Il che vuol dire che si tratta soltanto di un impegno non vincolante.

Ma c’è di peggio. Il Decreto Sviluppo affossa anche le speranze di quei docenti che hanno fatto ricorso chiedendo la trasformazione degli ultimi tre contratti, da tempo determinato a indeterminato, e la conseguente ricostruzione di carriera. Una partita questa che se vinta dai precari avrebbe davvero fatto saltare le casse del Ministero.

Ecco i commi inerenti a quanto detto.

Comma 17. è definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall’anno scolastico 2010 – 2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010 – 2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica.

Comma 18. All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: “4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita’ di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.

Lascia un commento

Archiviato in Società e Politica

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...